Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 2


Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:
a) coloro che posseggono un titolo legittimo;
b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla
pubblicazione della L. 10 agosto 1884 n. 2644 (Abrogata dal d.lgt. 20 novembre 1916, n. 1664), hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;
c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della
presente legge.
(Omissis) (Disposizione non più in vigore).

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