Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 3


Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e
nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano già
ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua debbono chiederlo,
sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco in cui
l'acqua è inscritta.
Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle LL. 20
marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto 1884, n. 2644 (L'art. 38, d.lgt. 20 novembre 1916, n. 1664, ha abrogato il
capo V, titolo III, l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e la l. 10
agosto 1884, n. 2644), e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza.
Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese
dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle
quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo
dell'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le
opere di presa.
Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sentito il consiglio superiore.
Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al
ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il consiglio
superiore.
Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento
definitivo, l'interessato può ricorrere ai tribunali delle acque
pubbliche.

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