Procura generale a donare? Se non vi sono elementi tali da ricondurre l'operatività dell'atto ad un Paese straniero nel quale essa sia valida, rimane operativo il divieto di cui all'art. 778 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6016 del 28 febbraio 2019)

Le norme di diritto internazionale privato di cui alla l. n. 218 del 1995 pongono i criteri per l'individuazione del diritto applicabile a fatti o a rapporti che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano. Deve escludersi, pertanto, che l'art. 60 della l. citata abbia introdotto, in via generale, la possibilità di conferire una procura generale a donare, superando il disposto dell'art. 778 c.c., per il solo fatto che in alcuni Stati europei tale procura sia ritenuta pienamente valida, atteso che il menzionato art. 60 diviene operativo esclusivamente qualora, dall'esame dell'atto, si evinca che quest'ultimo sia destinato a produrre effetti (anche) all'estero.
In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, la determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione rientra tra i poteri discrezionali dell'organo preposto ad irrogarla, nel rispetto dei limiti minimi e massimi edittali, perché non sono previsti parametri valutativi predeterminati, sicché ogni sanzione, in considerazione della natura punitiva che le è propria, deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello stesso ed alla personalità dell'autore, alla stregua di quanto stabilito, per gli illeciti penali, dall'art. 133 c.p. e, per quelli amministrativi, dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, ai sensi del I° comma dell'art. 778 cod.civ., è nullo il mandato con il quale si attribuisce ad altri la facoltà di determinare l'oggetto della donazione. Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato il rigetto dell'impugnazione proposta contro la sanzione disciplinare irrogata al notaio per violazione dell'art. 28 della l. n. 89 del 1913, comminata a fonte della stipula di una procura generale a donare, espressamente vietata dalla legge italiana, senza che dall'atto emergessero elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento. E' ben vero che alcuni Paesi ammettono tale possibilità, ma non è possibile, in mancanza di elementi di collegamento con l'ordinamento di uno di essi risultanti dalla procura, giustificare per tale via la validità dell'atto.

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