Legge del 1913 numero 89 art. 58


1. L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316 del Codice civile (ora art. 2701, c.c. 1942):
1° se è stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui nel ruolo a norma dell'art. 24;
2° se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale;
3° se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29; la contravvenzione al n. 3 dell'art. 29 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;
4° se non furono osservate le disposizioni degli artt. 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57 e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51;
5° se esso manca della data e non contiene l'indicazione del Comune in cui fu ricevuto;
6° se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.
2. Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene dalla medesima sancite.

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