Violazioni dell'art. 57 l.n. - sanzioni -




Anche l'articolo 57 l.n., che disciplina l'intervento in atto della parte muta o sorda (espressione che sostituisce la precedente "sordomuta" per effetto dell'art. 1 della Legge 95/2006) , è presidiato in maniera particolarmente efficace, sia per l'aspetto disciplinare che riguarda il notaio, che per l'aspetto sostanziale nei confronti dell'atto.

La mancata costituzione dell'interprete; la mancata menzione del giuramento dello stesso; la mancata apposizione sull'atto, per mano della parte, della dichiarazione di aver letto e approvato l'atto, espongono il notaio e lo stesso atto alle sanzioni previste dalla legge notarile.

In pratica la violazione all'articolo 57 l.n. comporta per il notaio la sospensione disciplinare da uno a sei mesi, ai sensi dell'art. 138 primo comma n. 2 .

In caso di recidiva sarà applicabile la destituzione del notaio, come indicato dall'art. 142 l.n..

L'atto invece sarà nullo secondo quanto previsto dall'art. 58 primo comma n. 4 della legge notarile.

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