Anche l'articolo
57 l.n., che disciplina l'intervento in atto della parte muta o sorda (espressione che sostituisce la precedente "sordomuta" per effetto dell'art.
1 della Legge 95/2006) , è presidiato in maniera particolarmente efficace, sia per l'aspetto disciplinare che riguarda il notaio, che per l'aspetto sostanziale nei confronti dell'atto.
La mancata costituzione dell'interprete; la mancata menzione del giuramento dello stesso; la mancata apposizione sull'atto, per mano della parte, della dichiarazione di aver letto e approvato l'atto, espongono il notaio e lo stesso atto alle sanzioni previste dalla legge notarile.
In pratica la violazione all'articolo
57 l.n. comporta per il notaio la sospensione disciplinare da uno a sei mesi, ai sensi dell'art. 138 primo comma n.
2 .
In caso di recidiva sarà applicabile la destituzione del notaio, come indicato dall'art.
142 l.n..
L'atto invece sarà nullo secondo quanto previsto dall'art. 58 primo comma n.
4 della legge notarile.