Rapporti tra art. 58 l.n. ed art. 28 n.1 l.n




Una delle questioni di maggior rilievo nell'ambito della responsabilità disciplinare del notaio, è quella della definizione degli eventuali rapporti esistenti tra l'art. 58 l.n., che stabilisce quando l'atto notarile è nullo per violazione di norme poste dalla legge notarile stessa e l'art. 28, n.1, l.n. che impone al notaio, rendendolo passibile di pesanti conseguenze disciplinari, un obbligo di astensione dal suo ministero, in presenza della violazione di un espresso divieto di legge.

Particolarmente difficile era il tentativo di collegare funzionalmente l'art. 28 e l'art. 58 l.n., nel senso di far discendere conseguenze disciplinari per il notaio nel caso avesse commesso un'infrazione alla legge notarile, punita con l'art. 58 l.n. (che aggredisce direttamente il documento atto pubblico con la nullità).

La quasi totalità della dottrina, con argomentazioni diverse, non riconosceva possibile alcun collegamento tra le due norme.

Con il nuovo filone giurisprudenziale inaugurato con la sentenza Cass. Civ. Sez. III, 11128/97 , a cui sono seguite le sentenze Cass. Civ. Sez. III, 1766/98 , nota1 ecc., la Corte di Cassazione, contraddicendo la linea di pensiero della dottrina, ha invece messo a disposizione uno strumento nuovo e particolarmente efficace per riconoscere come le due norme abbiano possibilità di spiegare unitamente il loro effetto.

In pratica è stata espressamente collegata, da parte della Suprema Corte, la nullità del documento atto notarile, così come delineata nei casi esposti nell'art. 58 l.n., con il divieto imposto dall'art. 28, n. 1 l.n. che impedisce al notaio di ricevere atti vietati dalla legge, consentendo quindi di applicare al notaio, sul piano unicamente disciplinare, la sanzione della sospensione, di cui al successivo art. 138, II comma l.n..

La sorte del negozio formalizzato col documento seguirà il corso previsto dall'ordinamento.

Al notaio, quale che sia il destino del negozio, rimarrà la responsabilità disciplinare per aver ricevuto un atto nullo ai sensi dell'art. 58 l.n..

La forma quindi perde quel connotato di marginalità e riacquista la posizione più centrale, che il legislatore le aveva assegnato (almeno per i negozi formalizzati " ad substantiam ").

Tra le diverse nullità che possono aggredire il documento ed il negozio in esso contenuto, trovano posto, quindi, anche le nullità di forma dettate dalla legge notarile.

Tutte le nullità, anche quelle inerenti la forma, espongono il notaio alla responsabilità disciplinare per mezzo del collegamento col divieto previsto dall'art. 28 n. 1 l.n..



Note

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Le tre sentenze hanno usato la stessa identica formulazione per confermare l'esistente rapporto tra l'art. 28, n.1 e l'art. 58 l.n..
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