Art. 58 n. 1 e n. 2 l.n




Le ipotesi prese in esame dai numeri 1 e 2 dell'articolo 58 l.n. riguardano la competenza "temporale" del notaio a ricevere l'atto pubblico notarile.

Il pubblico ufficiale prima che venga inscritto nel ruolo del Distretto notarile ove è stato assegnato, o subito dopo che lo stesso abbia cessato formalmente la propria attività con la cancellazione dal ruolo, non ha competenza a ricevere l'atto pubbliconota1.

In entrambe le ipotesi il "c.d. notaio" non ha la competenza (in quanto ancora da inscrivere nel ruolo o appena cancellato), a ricevere un atto, attribuendo allo stesso quel valore stabilito dall'art. 2700 cod.civ. . Salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2701 cod.civ.  (che comunque riguarda più direttamente il rapporto tra le parti), il documento ricevuto nelle condizioni su esposte è irrimediabilmente nullo.



Note

nota1

RQ CNN 18 ottobre 1993 n. 630: "La cessazione del notaio dall'esercizio della professione avviene in seguito alla pubblicazione sulla G.U. della cessazione medesima, non prima. Dalla data di pubblicazione sulla G.U. il notaio non può più stipulare atti, pena la nullità di questi ultimi. L'art. 58 n. 1 l.n. che prevede ciò, fonda la sua ratio nell'esigenza di rendere edotti i privati sulla condizione del P.U. stipulante non più in grado di ricevere atti. Tale situazione è analoga a quella che si verifica in relazione al c.d. funzionario di fatto, la cui attività non è del tutto priva di conseguenze giuridiche per il cittadino che abbia confidato nella potestà operativa del predetto funzionario. Infatti, la nullità prevista dall'art. 58 n. 1 l.n. è quella c.d. formale, cioè relativa all'atto pubblico inteso come strumentazione documentale ad opera del notaio, senza che essa si traduca a sua volta nella nullità del negozio posto in essere, il quale resta pur sempre soggetto alla conversione dell'art. 2701 cod.civ."
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