Funzione di adeguamento




Una delle funzioni più qualificanti attribuite al notaio pubblico ufficiale è quella sinteticamente individuata col termine "adeguamento", che sta a significare corretta interpretazione della volontà delle parti e trasformazione della stessa in un idoneo strumento giuridico che, anche sotto l'aspetto della forma, sia in grado di far raggiungere alle parti il loro obiettivonota1.

Per cui anche il rispetto della forma rientra nel novero dei compiti attribuiti al notaio nell'esercizio della sua funzione pubblica, e questo con preciso riferimento sia alle norme del codice civile che direttamente regolano le questioni di forma (il riferimento è agli articoli 1325 , 1350 , 1418  cod.civ. ecc.), sia alle norme della legge professionale che regolano più direttamente la forma dell'atto pubblico notarile.

L'articolo 58 l.n. afferma quindi che l'atto pubblico notarile é nullo, salva l'ipotesi prevista dall'art. 2701 cod. civ. , per violazione della legge professionale, solo nei casi espressamente previsti dallo stesso articolo.

In base alla legge notarile non si potrà mai far dichiarare nullo l'atto notarile per violazione di norme della stessa legge professionale, se non nei casi espressamente previsti dall'art. 58 l.n..

Altre saranno le nullità che possono cogliere l'atto notarile come tale, ma dette possibilità saranno determinate da altre norme che non potranno mai essere norme della legge notarile.

Note

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Il notaio come soggetto creatore di certezze giuridiche con una spiccata funzione antiprocessuale.
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