Violazioni all'art. 56 l.n. - sanzioni -



La particolare procedura di documentazione prevista e codificata dall'art. 56 l.n. in presenza di una parte completamente priva dell'udito, risulta particolarmente presidiata in termini sanzionatori, sia da punto di vista disciplinare che dal punto di vista sostanziale.
In campo disciplinare la violazione dell'art. 56 l.n. comporta la sospensione prevista dall'art. 138, I comma, lettera b) (da uno a sei mesi).
In caso di recidiva si arriverà alla destituzione come sancito dall'art. 142, lettera b) l.n..
In ambito sostanziale la sanzione prevista è la nullità dell'atto, coma stabilito dall'art. 58, n. 4 l.n..
Entrambe le sanzioni scaturiscono dal medesimo comportamento del notaio e determinano conseguenze su piani diversi (disciplinare nei confronti del notaio e sostanziale relativamente al documento atto pubblico).
La violazione dell'art. 56 l.n. può aversi nel caso in cui l'interprete non possegga i requisiti di legge (es.: abbia interesse all'atto, dovendosi precisare che detto interesse deve essere qualificato come diretto ed attuale nonchè di carattere giuridico: Cass. Civ. Sez. III, 6383/01 ); non venga riportata in atto la menzione dell'avvenuto giuramento dell'interprete; che lo stesso soggetto non apponga la propria sottoscrizione in atto (sia finale che marginale); oppure non venga nominato dal Presidente del Tribunale; nel caso di interprete è assunto anche in qualità di testimone o fidefaciente ecc..

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