Violazioni dell'art. 55 l.n. - sanzioni -



La legge notarile predispone idonee soluzioni in relazione alla possibilità che avanti al notaio si presenti una parte straniera che dichiari di non conoscere la lingua italiana.

Nel caso di impossibilità a procedere secondo lo schema predisposto dall'art. 54 l.n., sarà necessario tenere conto delle prescrizioni generali indicate con l'art. 55 l.n..

Anche per quest'articolo, la legge professionale prevede una doppia sanzione, in caso di violazione.

La prima, di natura disciplinare è quella prevista dall'art. 138, I comma. lettera b) l.n., che commina la sospensione del notaio da uno a sei mesi.

Nel caso di recidiva sarà applicabile la destituzione, come stabilito dal successivo art. 142 l.n..

La sanzione disciplinare è collegata all'intera struttura dell'art. 55 l.n., quindi sia alla componente di natura sostanziale, che a quella di natura più semplicemente formale, come, ad esempio, quella concernente l'obbligo della menzione del ricevuto giuramento dell'interprete.

Analogo trattamento sarà riservato nel caso di interprete che non possegga tutti i requisiti richiesti, o versi in una condizione di incompatibilità nota1.

La mancanza della doppia sottoscrizione (finale e marginale), espressamente prevista dall'art. 55 l.n., è sanzionata dall'art. 138, I comma. lettera b) l.n.. E' stato tuttavia deciso nel senso della possibilità di applicare semplicemente la sanzione dell'ammenda di cui all'art. 137 (Cass. Civ., Sez. II, 9177/13).

Nei confronti della violazione all'art. 55 l.n., rimane applicabile anche la nullità dell'atto pubblico, prevista dall'art. 58, n. 4 l.n..

Con l'art. 58 l.n. si è fuori dalla sfera prettamente disciplinare, in quanto l'errore del notaio (già autonomamente sanzionato) coinvolge direttamente la sorte del documento atto pubblico, che viene considerato nullo, per la violazione di una norma che regolamenta l'attività di documentazione attribuita al notaio.

Note

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In tali ipotesi l'eventuale responsabilità disciplinare del notaio potrà essere riconosciuta unicamente se si provi che il notaio aveva elementi certi per stabilire la inutilizzabilità dell'interprete.
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