La portata dell'ultimo comma dell'art. 58 l.n




L'ultimo comma dell'art. 58 l.n. precisa che, fuori dalle ipotesi previste dall'art. 58 l.n. stesso, non vi potrà mai essere nullità dell'atto notarile (per cause determinate dalla legge notarile), salva sempre la possibilità che il notaio sia chiamato a rispondere sul piano semplicemente disciplinare.

Il valore dell'art. 58 l.n. nel suo complesso, è quello di norma della legge professionale, che individua, desumendoli dalla stessa legge, gli unici casi in cui l'atto notarile è nullo per vizio attinente alla forma o alla competenza del notaio.

Permango invariate e molteplici le cause non attinenti alla forma dell'atto (come definita dalla legge notarile), che consentiranno di pervenire allo stesso risultato di nullità, in base alle diverse norme e precetti presenti nell'ordinamento nel suo complessonota1 .

Note

nota1

A tale proposito un solo richiamo, quello attinente alla nullità virtuale di cui all'art. 1418 cod.civ., nullità a cui è soggetto anche il notaio pubblico ufficiale (Cass.Civ.1657/96 ).
top1

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La portata dell'ultimo comma dell'art. 58 l.n"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti