Art. 58 l.n




Le ipotesi di "atto notarile nullo" disciplinate dall'art. 58 n. 3 riguardano la violazione dei punti 2 e 3 dell'art. 28 l.n..

Tale articolo della legge professionale impone un dovere di astensione per il pubblico ufficiale, quando l'atto da ricevere (o da autenticare) preveda l'intervento, come parte sostanziale o formale, del coniuge, di parenti o affini (in linea retta in qualunque grado; in linea collaterale entro il terzo grado), anche se tali soggetti vi intervengano come procuratori, tutori o amministratori; oppure quando l'atto contenga disposizioni che interessino lui stesso o il coniuge o parenti e affini (nei gradi determinati dal punto 2).

Per entrambe le ipotesi disciplinate dai punti n. 2 e n. 3 dell'art. 28 l.n., si può solo riconfermare che trattasi di nullità (totale o parziale) dell'atto notarile totalmente svincolata dal meccanismo negoziale predisposto dalle parti.

Si tratta di una illiceità non del negozio in astratto voluto dalle parti nota1, ma di una irricevibilità di quel contratto in presenza di quei soggetti o in presenza di quei particolari specifici rapporti nota2.

Il principio da salvaguardare è quello dell'assoluta "terzietà" del notaio nei confronti delle parti e del negozio voluto dalle stesse.

Va sottolineato come l'art. 58 l.n. determini gravi conseguenze nei confronti del documento atto pubblico notarile, disinteressandosi della conseguente responsabilità disciplinare del notaio che ha violato il dovere di astensione richiesto e precisato dall'art. 28 l.n.. Sarà appunto tale ultimo articolo della legge notarile a stabilire autonomamente le conseguenze disciplinari a cui va incontro il notaio nota3.

Note

nota1

Cioè in aperta violazione dell'art. 1343 cod.civ., in presenza di contratto a causa illecita.
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nota2

Ad ulteriore riprova che il termine "espressamente proibito dalla legge" non può essere indirizzato unicamente a negozi strutturalmente illeciti.
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nota3

Va ricordato che la violazione dell'art. 28 l.n. è sanzionata dall'art. 138 l.n., che prevede al II comma la sospensione del notaio da sei mesi ad un anno.
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