Ai sensi dell'art.
590 cod. civ. ,
la nullità della disposizione testamentaria non può esser fatta valere dagli eredi o dagli aventi causa che, a conoscenza del vizio dell'atto, abbiano confermato o dato volontaria esecuzione alla disposizione invalida dopo la morte del testatore o del donante (Cass. Civ.
1545/74).
Qual è la natura giuridica della conferma?
In proposito vi sono
due ricostruzioni teoriche distinte. Secondo un'opinione si tratterebbe di una
rinunzia ad avvalersi dell'impugnativa giudiziale, dunque di una fattispecie avente una connotazione processuale
nota1.
Secondo un'altra tesi la
conferma costituirebbe piuttosto un atto di natura integrativa connotato dal collegamento negoziale rispetto all'atto affetto dal vizio invalidante nota2. L'ultima costruzione ha il pregio di spiegare l'attitudine di un atto, di per sè nullo come tale, a sortire effetti: si tratta del meccanismo già altrove evocato, in base al quale l'atto invalido può essere, in qualità di mero elemento ed unitamente ad altri, dedotto nell'ambito di una fattispecie più complessa produttiva di efficacia.
Nella specie la conferma, atto negoziale unilaterale, si combinerebbe con l'atto negoziale nullo, che tuttavia potrebbe qualificarsi come non inesistente. In questo senso il negozio di conferma (che potrebbe essere assimilato ad una convalida) sarebbe configurabile come atto di natura integrativa, necessariamente collegato con l'atto di liberalità. L'attribuzione, tuttavia, conseguirebbe a quest'ultimo e non alla conferma, la cui causa dovrebbe piuttosto essere ricercata nell'eliminazione dell'invalidità
nota3.
La
ratio conservativa della norma in esame è del tutto evidente. Si desidera, per tale via, mantenere la vigenza di disposizioni, che a causa della morte del disponente sarebbero irripetibili. Il fatto che a fondamento dell'istituto vi sia l'intento di salvaguardare la volontà di un soggetto che non ha più la possibilità di rinnovarla, costituisce anche un limite preciso all'ambito dell'eccezionale sanatoria. Essa infatti presuppone:
- che questa volontà esista e sia accertabile;
- che essa comunque rispetti i dettami fondamentali dell'ordinamento giuridico (non deve cioè essere illecita) nota4. Il problema di maggiore rilevanza consiste proprio nell'apprezzare a quali condizioni ed in relazione a quali vizi l'atto invalido possa essere confermato. Potrebbe forse il testamento falsificato divenire efficace ex art. 590 cod.civ. ? Sicuramente la risposta è negativa (Cass.Civ. Sez. II, 719/65 ), come anche nel caso di testamento apocrifo (Cass. Civ. Sez. VI-II, 10065/2020) oppure in quello in cui la disposizione di ultima volontà sia contra legem (es. afferente ad una sostituzione fedecommissaria: Cass. Civ. Sez. II, 389/70 ) nota5.
Secondo l'interpretazione preferibile
nota6, la conferma e l'esecuzione volontaria delle disposizioni nulle coprono non solo l'ambito delle cause di nullità alle quali espressamente fanno richiamo, bensì anche le eventuali ipotesi di annullabilità, configurandosi come una sorta di convalida omnicomprensiva di ogni specie di invalidità, con l'esclusione dell'eventuale illiceità e dell'inesistenza. Il punto sarà oggetto di specifica disamina.
nota1
Note
nota1
E' l'interpretazione sostenuta da Stolfi, Appunti sull'art.590 c.c., in Giur. it., 1977, vol.I, p.357 e Gabrielli, L'oggetto della conferma ex art.590 c.c., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1964, p.1421.
top1nota2
Tesi sostenuta da Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.94.
top2nota3
Sostengono questa opinione Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972, p.280; Caprioli, La conferma delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle, Napoli, 1984, p.125; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.249. Occorre inoltre menzionare una terza tesi (già propugnata dal Romano, Note sulle obbligazioni naturali, Firenze, 1945, p.15 e dall'Oppo, Adempimento indiretto di obbligazione naturale, in Riv. dir. comm., 1945, vol.I, p.1985), secondo la quale conferma ed esecuzione volontaria configurerebbero un'ipotesi di esecuzione di un'obbligazione naturale, la quale avrebbe la propria origine nella disposizione testamentaria nulla. Da quest'ultima cioè sorgerebbe l'obbligo morale per gli eredi di rispettare la volontà del de cuius. Si è correttamente rilevato, in senso contrario, che i requisiti di operatività richiesti dalle due fattispecie sono differenti: in particolare sarebbe estranea alla conferma ed all'esecuzione volontaria la spontaneità propria di chi adempie un'obbligazione naturale, circostanza questa idonea e sufficiente ad escludere la configurazione della fattispecie in esame in chiave di adempimento di un'obbligazione naturale (di questo parere Gazzoni, L'attribuzione patrimoniale mediante conferma, Milano, 1974, p.137).
top3nota4
Di analogo parere Gabrielli, cit., p.1376 e Gazzoni, cit., p.264.
top4nota5
Così Bigliazzi-Geri, Il testamento, in Tratt.dir. priv., dir. da Rescigno, Torino, 1982, p.184.
top5nota6
Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p.631.
top6Bibliografia
- BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
- BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
- CAPRIOLI, La conferma delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle, Napoli, 1984
- CICU, Testamento, Milano, 1951
- GABRIELLI, L'oggetto della conferma ex art. 590 c.c., Riv.trim.dir e proc.civ., 1964
- GAZZONI, L'attribuzione patrimoniale mediante conferma, Milano, 1974
- OPPO, Adempimento indiretto di obbligazione naturale, Riv.dir.comm., I, 1945
- ROMANO, Note sulle obbligazioni naturali, Firenze, 1945
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
- SEGNI, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972
- STOLFI, Appunti sull'art. 590 c.c., Giur. it., I,2, 1977