Cass. civile, sez. VI-II del 2020 numero 10065 (28/05/2020)




L'art. 590 cod.civ., nel prevedere la possibilità di conferma o di esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del "de cuius", per questo motivo la norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso alla volontà del testatore.
La convalida ai sensi dell'art. 590 c.c. del testamento nuncupativo (testamento orale), qualora ritenuta ammissibile, suppone l'esistenza di una dichiarazione testamentaria definitiva e interamente formata, benchè non compiuta per iscritto.

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