Codice Civile art. 590


CONFERMA ED ESECUZIONE VOLONTARIA DI DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE NULLE
1. La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 590"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti