Il danno esistenziale



Mossa dall'esigenza di apprestare integrale tutela risarcitoria alla persona umana nell'intera gamma delle attività realizzatrici della propria sfera individuale, una parte della dottrina, nota1, ha ritenuto di elaborare una nuova categoria, il c.d. danno esistenziale, idonea a "convogliare il pregiudizio corrispondente alla modificazione peggiorativa della sfera personale del soggetto, vista come insieme di attività attraverso le quali egli realizza la propria individualità" nota2.

Lo scopo è, quindi, quello di non limitare la tutela della persona alla sola sfera della salute, alla quale si rivolge la categoria del danno biologico, secondo la ricostruzione operata dalla dottrina nota3 e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ma di estenderla all'ambito affettivo-familiare, ai rapporti sociali, alle attività di carattere culturale e religioso, nonché agli svaghi ed al tempo libero, sul presupposto che talune ipotesi di danno, per quanto non riconducibili ad una lesione della sfera patrimoniale o dell'integrità psico-fisica del soggetto, purtuttavia impongono al soggetto un non facere, che limita i complessivi ambiti di realizzazione della persona umana.
Tale danno consisterebbe, quindi, nella forzosa rinuncia alle proprie abitudini di vita (si pensi alla sfera delle relaazioni sessuali: Cass. Civ., Sez. III, 23147/13), in conseguenza del fatto illecito del terzo. Il danno esistenziale, pur rientrando, per il suo contenuto, nell'area del danno non patrimoniale nota4, verrebbe a collocarsi, tuttavia, nell'ambito applicativo dell'art. 2043 cod.civ., sfuggendo, in tal modo, alle "forche caudine" dell'art. 2059 cod.civ. , la cui applicazione resterebbe limitata, in questa prospettiva, al solo patema d'animo nota5.

Il danno esistenziale è stato ipotizzato con riferimento ad una serie di figure di danno, nelle quali le conseguenze non appaiono necessariamente riconducibili a menomazione della sfera della salute. Si pensi alla morte del congiunto ( Cass. Civ. Sez. III, 13546/06; Cass. Civ. Sez. III, 2546/07 con la quale viene evidenziata l'autonomia del pregiudizio in esame rispetto al danno biologico o al danno morale; cfr. anche Cass. Civ. Sez. III, 20987/07 in relazione alla natura di danno - conseguenza del danno "parentale"), alla lesione della salute o della sfera sessuale del coniuge del soggetto leso, alla nascita di un figlio non desiderato o handicappato (Cass. Civ., Sez. III, 13/10, alla morte dell'animale d'affezione, alla lesione dell'onore o della riservatezza, al danno del minore vittima di maltrattamenti o abusi sessuali, alla vacanza rovinata al danno da catastrofe, all'ingiusta detenzione, all'illegittima dequalificazione professionale (Cass. Civ. Sez. Unite, 6572/06, la cui peculiarità consiste proprio nella messa a fuoco dell'autonomia del pregiudizio in considerazione rispetto alla lesione dell'integrità psico-fisica ) al licenziamento ingiurioso. Da ultimo occorre tuttavia notare come l'orientamento "autonomista" sia stato sostanzialmente rinnegato, essendosi ricondotto il danno esistenziale nel più vasto ambito del danno biologico, pur attinente alla lesione di valori della persona attinenti alla sfera familiare e dei diritti personalissimi (Cass. Civ. Sez. III, 9510/07).

Nella maggior parte delle decisioni che hanno ritenuto esistente tale tipo di danno, il fondamento normativo è stato solitamente ravvisato in una norma composita, ricavata in via interpretativa dal combinato disposto dell'art. 2043 cod.civ. (sanzione) e di una norma costituzionale (precetto), secondo lo "schema" adottato da Corte Cost. 184/86 per sostenere la risarcibilità ex art. 2043 cod.civ. del danno biologico nota6.

In particolare, una pronunzia della Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, 7713/00) venne salutata dai suoi sostenitori come l'accoglimento della nuova categoria del danno esistenziale. In questa ipotesi la S.C. ebbe a riconoscere il diritto al risarcimento del danno al figlio naturale in conseguenza della condotta del genitore (riconosciuto giudizialmente tale) che per anni aveva ostinatamente rifiutato di corrispondergli i mezzi di sussistenza. La Corte affermò che, poiché l'art. 2043 cod. civ., correlato agli artt. 2 e ss. Cost., va necessariamente esteso fino a ricomprendere non solo i danni patrimoniali in senso stretto, ma tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza).

Successivamente un'altra pronunzia (Cass.Civ. Sez.III, 6507/01) è stata parimenti iscritta nel presunto filone favorevole all'accoglimento della nuova figura del danno esistenziale. Il caso concerneva la comunicazione al datore di lavoro di notizie false riguardanti un lavoratore e l'ingiusta attribuzione a quest'ultimo di fatti non veri e lesivi della reputazione personale professionale. La Suprema Corte ha distinto tra lesione della reputazione professionale e danno alla reputazione:
- la prima lesione, una volta provata, può dare diritto al risarcimento del danno soltanto nel caso di positiva dimostrazione della perdita patrimoniale, conseguente alla lesione stessa; è risarcibile, cioè, soltanto il "danno-conseguenza" derivante dall'offesa alla reputazione professionale, che può essere provato, tuttavia, anche per mezzo di presunzioni.
- al contrario, la reputazione si identifica con il senso di dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Sennonché, una volta provata detta lesione, il danno è in re ipsa, in quanto si realizza la diminuzione o la perdita di un valore (per quanto non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere commisurato. Il danno alla reputazione personale, dunque, poiché lesivo di un bene della persona costituzionalmente tutelato si risolve in un danno-evento, di per sé risarcibile, a prescindere da conseguenze sul piano patrimoniale.

Secondo quanto precisato in altra pressoché contestuale pronuncia (Cass. Civ. Sez. III, 4881/01, relativa al danno alla reputazione commerciale e personale conseguente all'illegittimo protesto di una cambiale; cfr. anche Cass. Civ. Sez. I, 18316/07 che ha focalizzato l'attenzione sul discredito personale più in generale ) l'affermazione, secondo cui il danno alla reputazione personale configura un danno in re ipsa, significa non già che venga risarcita la lesione in sé e non la perdita o diminuzione del valore leso, bensì che, una volta provata la lesione della reputazione personale, ciò comporta la prova anche della riduzione o della perdita del relativo valore. Non si contesta la distinzione ontologica tra lesione del valore e consequenziale perdita o diminuzione della stessa, ma solo che provata la prima risulta provata anche la seconda. Tale pronuncia non contiene, in verità, alcun esplicito richiamo alla categoria del danno esistenziale e sarebbe ascrivibile semplicemente a quella teorica del danno-evento elaborata dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 184/86).

In altra decisione la Suprema Corte, in un caso di risarcimento del danno per indebita prestazione di attività lavorativa in giorni festivi, distinse tra danno biologico e danno esistenziale. Il primo sarebbe consistito in una patologia oggettiva, l'altro in disagi e turbamenti di tipo soggettivo. Conseguentemente, in termini di prova, soltanto il danno biologico avrebbe richiesto l'accertamento medico-legale (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 9009/01). La Cassazione ha altresì affermato (Cass. Civ. Sez. I, 15449/02) che il pregiudizio esistenziale costituisce una componente del danno non patrimoniale o morale (e, pertanto, in tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ex Legge 24 marzo 2001, n. 89, è risarcibile al di fuori delle strettoie poste dall'art. 2059 cod.civ.).

Da segnalare la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, 23 aprile 2003, le quali hanno affermato che il danno all'immagine di una pubblica amministrazione non rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 2059 cod.civ., ma è una delle fattispecie rientranti nella più generale figura del danno esistenziale. Il danno esistenziale consiste in un pregiudizio areddituale che prescinde dal reddito del danneggiato, di natura non patrimoniale, tendenzialmente omnicomprensivo, in quanto qualsiasi privazione, qualsiasi lesione di attività esistenziali del danneggiato può dar luogo a risarcimento sulla base di quanto disposto dall'art. 2043 cod. civ.. Secondo la Corte dei Conti, il c.d. danno esistenziale consisterebbe nella forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, perdita non causata da una compromissione dell'integrità psicofisica. Esso si differenzierebbe dalle categorie tradizionali di danno in quanto, rispetto al danno biologico, sussisterebbe indipendentemente da una lesione fisica o psichica. Rispetto al danno morale non consiste in una sofferenza (la quale può rappresentare una ulteriore conseguenza, ma non si identifica con esso), ma nella rinuncia ad un'attività concreta. Diversamente dal danno patrimoniale prescinderebbe da una riduzione della capacità reddituale.

La risarcibilità del danno esistenziale è stata fondata sul disposto dell'art. 2043 cod.civ.. Premesso che lo svolgimento di attività non remunerative costituisce un interesse dell'individuo tutelato dall'ordinamento, ne seguirebbe che la lesione della possibilità di svolgere tali attività può ben essere considerato un danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., come tale risarcibile. In senso critico rispetto a questa elaborazione dottrinale, si è osservato, invece, come il problema di estendere la tutela risarcitoria nell'area non patrimoniale possa essere risolto, senza bisogno di prefigurare una nuova categoria di danno, consentendo piuttosto la riparazione del danno non patrimoniale in tutte le ipotesi di lesione di diritti soggettivi fondamentali nota7.

Le obiezioni fondamentali verso tale ricostruzione sono state sintetizzate in una non più recente sentenza del Tribunale di Roma (Tribunale di Roma, 07 marzo 2002 ), che ne ha individuate di quattro specie diverse.
1) In primo luogo, l'orientamento favorevole al danno esistenziale troverebbe fondamento soltanto assumendo la nozione di danno accolta dalla Corte Costituzionale nel 1986 (Corte Cost., 184/86).Tuttavia, con l'ulteriore sentenza del '94 (Corte Cost., 372/94 il Giudice delle leggi ha chiaramente ritenuto non condivisibile il principio secondo cui la lesione di un diritto costituzionalmente protetto possa essere risarcibile di per sé, a prescindere dalle conseguenze che tale lesioni abbia cagionato, affermando chiaramente che il risarcimento presuppone sempre una "perdita di tipo patrimoniale o personale". La Suprema Corte si è successivamente adeguata a tale ultima impostazione, osservando (con riferimento al danno biologico, non mutando le conclusioni rispetto a qualsiasi altro tipo di danno) che: "per il (danno biologico) non vale la regola che, verificatosi l'evento, vi sia senz'altro un danno da risarcire. Il risarcimento del danno vi sarà se vi sarà perdita di quelle utilità che fanno capo all'individuo nel modo preesistente al fatto dannoso e che debbono essere compensate con utilità economiche equivalenti" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 4991/96).
2) In secondo luogo, la tesi del "danno esistenziale" sembra in contrasto con il criterio della colpa, su cui si fonda il nostro sistema di responsabilità civile. Invero, se il danno esistenziale è un danno-evento, esso è imprevedibile e dunque non può essere ascritto all'offensore a titolo di colpa; le attività esistenziali astrattamente compromettibili per effetto dell'altrui illecito, infatti, sono troppo varie e multiformi per potere essere ritenute prevedibili dal danneggiante. S e esso è un danno-conseguenza, presuppone necessariamente un danno-evento, che dovrà incidere sulla salute, sul patrimonio o sul morale, ed ubbidire alla regole risarcitorie normativamente poste o giurisprudenzialmente elaborate per questi tre tipi di danno.
3) In terzo luogo, sul piano del contenuto, la nozione di "danno esistenziale" deve affrontare una "scelta tragica":
a) o ammettere che persino la perduta possibilità, ad esempio, di fare schiamazzi, imbrattare i muri, ed insomma di compiere qualsiasi insignificante gesto quotidiano costituisce un danno risarcibile: in questo caso l'interprete dovrebbe spiegare perché mai debba considerarsi "ingiusta" la perdita della possibilità di compiere un gesto od un'attività insignificanti, inutili od illeciti;
b) ovvero, ammettere che non qualsiasi perdita esistenziale possa costituire un danno risarcibile: in questo caso l'interprete avrebbe il non agevole compito di individuare il "selettore", cioè il criterio in base al quale discernere le perdite esistenziali meritevoli di tutela risarcitoria da quelle non risarcibili.
Non è difficile prevedere che l'attività esistenziale meritevole di tutela dovrebbe essere immancabilmente ancorata o a princìpi costituzionali, o a norme di legge. In questo modo si perderebbe tuttavia tutta la portata innovativa del danno esistenziale. Se infatti, perché il danno sia risarcibile, fosse necessario individuare la norma costituzionale o la norma di legge alla quale "ancorare" l'ingiustizia del danno, non vi sarebbe bisogno di mettere in campo una nuova figura, in quanto già oggi la lesione di un interesse normativamente qualificato costituisce un danno risarcibile, secondo quanto stabilito dalla Cassazione nel 1999 in tema di risarcibilità della lesione anche delle situazioni di interesse legittimo (Cass. Civ. Sez. Unite, 500/99). Secondo quest'ultima decisione della Corte di legittimità, qualsiasi lesione, e quindi qualsiasi perdita (patrimoniale, biologica, morale od esistenziale), può dar luogo a un risarcimento, a condizione che l'interesse leso: a) sia protetto da disposizioni specifiche; ovvero, b) sia oggetto di norme che rivelano una esigenza di protezione. Nel primo caso, il risarcimento sarà sempre dovuto, purché sussistano gli altri elementi dell'illecito; nel secondo caso, il risarcimento sarà dovuto se il giudice accerti, nel caso concreto, la prevalenza dell'interesse leso rispetto a quello, eventualmente concorrente, dell'offensore.
4) In quarto luogo, il "danno esistenziale" non riesce a distinguersi in nulla dal danno morale. Secondo i sostenitori della tesi del danno esistenziale, quest'ultimo costituisce una rinuncia ad un facere, ad una attività positiva, mentre il danno morale costituisce una mera sofferenza soggettiva, interiore, inesprimibile, un pati: chi subisce un danno morale "soffre", mentre chi subisce un danno esistenziale "non fa". Sennonché, si osserva in senso critico, la sofferenza morale causata dall'illecito è sempre una sofferenza causata da una rinuncia. Tanto è vero che nessuno potrebbe ragionevolmente sostenere che costituisce un danno la rinuncia ad attività sgradite o spiacevoli. Ma se così è, deve concludersi che il c.d. "danno esistenziale" non è che la sofferenza causata da una rinuncia, cioè un pregiudizio d'affezione e quindi un danno morale. Ad esempio, la sofferenza causata dalla perdita di uno stretto congiunto, indubbiamente può condurre a molteplici rinunce (andare al cinema, andare a passeggio, visitare musei e mostre, eccetera). Ma questo tipo di danno, conseguenza della sofferenza morale, già oggi viene "messo in conto" e valutato al momento della liquidazione del danno morale. Se si ammettesse, accanto a quest'ultimo, la risarcibilità anche del danno esistenziale, delle due l'una: o si compie una duplicazione risarcitoria, liquidando due volte la pecunia doloris per le medesime privazioni; oppure, se si "scomputa", per così dire, il danno esistenziale da quello morale, quest'ultimo corre il rischio di divenire una entità sfuggente e difficilmente valutabile.

La sovrapponibilità concettuale tra danno morale ed esistenziale emerge anche su un piano più prettamente giuridico. I sostenitori della tesi del danno esistenziale affermano che il danno morale risarcibile ex art. 2059 cod.civ. sarebbe rappresentato dalla mera "sofferenza"; mentre il danno esistenziale risarcibile ex art. 2043 cod.civ. sarebbe rappresentato dalla lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Si consideri, invero, che tra i vari "casi previsti dalla legge" in cui è risarcibile il danno morale, rientrano l'impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali, l'adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi. Ebbene, sarebbe assai difficile sostenere che il diritto alla riservatezza dei propri dati personali o quello a non essere discriminati per ragioni razziali non costituiscano diritti costituzionalmente garantiti. Eppure, se il legislatore ha voluto espressamente prevedere la risarcibilità del danno morale anche in questi casi, vuol dire che gli strumenti ordinari (primo fra tutti, l'art. 2043 cod. civ.) non erano sufficienti a dare tutela ai diritti in esame. Detto altrimenti: se davvero, come sostengono i sostenitori della tesi del danno esistenziale, il combinato disposto dell'articolo 2 Cost. e 2043 cod.civ. consentisse di risarcire il danno (per restare nell'esempio) da discriminazione razziale che non costituisca reato e non causi perdite patrimoniali o biologiche, l'art. 44, VII comma, del D. Lgs. 286/98 (comma attualmente abrogato) non avrebbe avuto alcun senso, ed il legislatore avrebbe sancito la risarcibilità di un danno che sarebbe stato comunque pacificamente risarcibile, anche in assenza della suddetta norma. Va rilevato che la stessa disposizione (in esito alla novellazione di cui al D. Lgs. 150 del 2011) è stata sostanzialmente reiterata all'art. 28 del precitato D. Lgs. 1 settembre 2011 n.150, che ha ricondotto il procedimento al rito sommario di cognizione.

Proprio in considerazione di questi argomenti è stato sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, intervento volto a dirimere i contrasti insorti nella giurisprudenza delle sezioni semplici del Supremo Collegio (Cass. Civ. Sez. III, 4712/07). Detto intervento ha visto l'accoglimento della tesi negatrice del danno esistenziale come autonoma categoria. Sulla scorta della riconducibilità dello stesso al danno non patrimoniale (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. III, 531/2014), la S.C. ha deciso infatti che il danno alla vita di relazione debba essere risarcito soltanto qualora costituisca un pregiudizio di interessi di rango costituzionale (Cass. Civ. Sez. Unite, 26972/08). In altri termini, è stata respinta la visione secondo la quale le voci di danno non patrimoniale sarebbero atipiche, proprio perchè una siffatta atipicità risulterebbe produttiva di un'arbitraria moltiplicazione delle istanze risarcitorie. Si finirebbe per sostanziare un'intollerabile estensione dell'area dell'illecito risarcibile, sulla scorta di eventi dannosi via via evidenziantisi in base a criteri di sensibilità sociale ed individuale difficilmente delimitabili. Questo non significa che in tal modo viene a restringersi la protezione rispetto a multiformi modalità di aggressione dei diritti soggettivi. Si deve piuttosto reputare che tale protezione debba venire subordinata ad un preciso sindacato relativo alla rilevanza di tali diritti. Soltanto l'ancoraggio costituito da una precisa norma di legge ovvero la natura costituzionale della situazione soggettiva da tutelare potrà giustificare l'ombrello risarcitorio afferente al pregiudizio di natura non patrimoniale. Questo orientamento è stato sostanzialmente ribadito anche in seguito, essendo stato rilevato come il semplice "fastidio" non dia luogo al risarcimento del danno non patrimoniale (Cass. Civ., Sez. Unite, 18356/09). Così non è stato considerato come risarcibile il pregiudizio arrecato alla pace ed alla tranquillità familiare (Cass. Civ., Sez. II, 17427/11). E' d'altronde vero come, in senso opposto, sia stata ribadita la natura multiforme del danno non patrimoniale: da ultimo la S.C. ha messo a fuoco il danno "da perdita della vita", la cui autonomia ne consentirebbe addirittura il subingresso degli eredi a titolo successorio (Cass. Civ., Sez. III, 1361/2014)

Note

nota1

Cendon, Non di sola salute vive l'uomo, in Riv. critica di dir. priv., 1998, pp. 567-581; Ziviv, La tutela risarcitoria della persona: danno morale e danno esistenziale, Milano 1999; Monateri-Bona-Oliva, Il nuovo danno alla persona: strumenti attuali per un giusto risarcimento: dalla riforma proposta dall'Isvap all'adeguamento all'Europa, Milano 1999, pp. 13-23.
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nota2

Ziviv, op. cit., p.417.
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nota3

Tra tutti, Busnelli, Diritto alla salute e tutela risarcitoria, in Tutela alla salute e diritto privato, a cura di Busnelli-Breccia, Milano, 1978, p.515.
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nota4

Ziviv, op. cit., p.429.
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nota5

Ziviv, op. cit., p.412.
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nota6

Cfr., sia pure con motivazioni tra loro non omogenee, Tribunale di Milano, 31 maggio 1999 e Tribunale di Treviso, 25 novembre 1998, ambedue in Riv. Giur. circolaz., 2000, p.143; Tribunale di Torino, 08 agosto 1995, in Resp. civ., 1996, p.282.
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nota7

Navarretta, Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino, 1996.
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Bibliografia

  • BUSNELLI, Diritto alla salute e tutela risarcitoria, Milano, Tutela alla salute e diritto privato, a cura di Busnelli- Breccia, 1978
  • CENDON, Non di sola salute vive l'uomo, Riv. critica di dir. priv., 1998
  • MONATERI-BONA-OLIVA, Il nuovo danno alla persona: strumenti attuali per un giusto risarcimento: dalla riforma proposta dall'ISVAP all'adeguamento all'Europa, Milano, 1999
  • NAVARRETTA, Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino, 1996
  • ZIVIV, La tutela risarcitoria della persona: danno morale e danno esistenziale, Milano, 1999

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