Cass. Civ., sez. Unite, n. 26972/2008. Il danno esistenziale non esiste come autonoma categoria di danno.

Il danno esistenziale non esiste come autonoma categoria di danno, rientra in quello non patrimoniale. Quindi, il danno alla vita di relazione andrà risarcito solo se lede interessi costituzionalmente garantiti. Ciò perché il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione.

Commento

Le S.U. respingono la configurazione di una categoria generale definibile come "danno esistenziale". Questo non significa negare ingresso alla possibilità di risarcire i danni derivanti dal pregiudizio di valori costituzionalmente rilevanti, semplicemente dovendo intendersi come argine rispetto all'altrimenti incontrollabile moltiplicazione di istanze risarcitorie, magari fondate su prospettazioni stravagenti e futili. Cosa dire della pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale scaturente da vacanze trascorse malamente, ovvero per la morte dell'animale d'affezione (indipendentemente dall'incidenza concreta rispetto all'integrità fisio-spichica di colui che lamenta il danno)?

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