Corte dei Conti, sez. riun. del 2003 numero 10/Q (23/04/2003)


Tra i parametri che, ai fini della valutazione equitativa del danno all'immagine, il p.m., anche se non in via esaustiva, deve indicare, hanno, tra gli altri, rilevanza certa le spese promozionali apportate nel bilancio dell'ente pubblico danneggiato, mentre non ne assumono nè l'eventuale concorso di danni patrimoniali per minori entrate o maggiori spese, nè le spese necessarie al superamento del disservizio risentito dall'ente, nè - di per sè soltanto - l'ammontare di tangenti percepite dall'autore del danno in questione.
Il c.d. danno all'immagine della p.a. è risarcibile a prescindere dall'effettuazione di spese di ripristino dei beni immateriali lesi e può essere liquidato con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. anche sulla base di prove presuntive ed indiziarie, ma incombe sul p.m. contabile l'onere di indicarne i parametri di valutazione.

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