Pregiudizio alla vita sessuale, danno biologico e danno esistenziale: criteri di liquidazione del danno non patrimoniale in caso di lesione di diritti fondamentali della persona aventi rango costituzionale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 23147 dell’11 ottobre 2013)

Se non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. (con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria) mentre qualora si intendesse invece includere nella categoria pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima (essendo essi irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo), quel che rileva, ai fini risarcitori, è che, ove si siano verificati pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi non siano stati già oggetto di apprezzamento e di liquidazione da parte del giudice del merito, a nulla rilevando in senso contrario che quest'ultimo li liquidi sotto la voce di danno non patrimoniale oppure li faccia rientrare secondo la tradizione passata sotto la etichetta "danno esistenziale".

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto a molte discussioni ha dato vita il concetto stesso di danno esistenziale, come pregiudizio autonomo rispetto al danno biologico. Se da un lato è evidente il pericolo della moltiplicazione indiscriminata delle istanze risarcitorie, dall'altro appare comunque chiaro come la lesione dei diritti personalissimi debba essere risarcita, indipendentemente dall'appellativo sotto il quale il danno sia stato classificato. In via di sintesi, dunque, il vero problema, senza che abbia rilevanza la qualificazione esplicita in chiave di "danno esistenziale" è se sia autonomamente risarcibile il pregiudizio alla vita sessuale del danneggiato inteso come un quid pluris rispetto al mero danno biologico (nel passato anche appellato come danno alla vita di relazione). In questa direzione la S.C. ha statuito nel senso che debbano essere risarciti ex art. 2059 cod.civ. tutti i danni non patrimoniali scaturenti dalla condotta lesiva, vale a dire il danno biologico, quello morale (vale a dire la sofferenza interiore) nonchè quello "dinamico-relazionale", anche definibile come "esistenziale", voci tutte ricompresa in quelle rilevanti nell'ipotesi in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona.

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