Cass. Civ., Sez. Unite, n. 18356/2010. La risarcibilità del danno non patrimoniale postula il rango costituzionale degli interessi protetti.

In tema di responsabilità per fatto illecito, rientra tra i principi informatori della materia, ai quali è tenuto a uniformarsi il giudice di pace nel giudizio di equità, quello di cui al disposto dell'art.2059 c.c.il quale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella prevista dall'art. 2043 c.c., ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell’esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall’articolo 2043 c.c., con la peculiarità della tipicità di detto danno, stante la natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, e con la precisazione, in tale ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio in conseguenza sofferto, e che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e che il danno non sia futile.
Non è ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale patito da chi veda recapitarsi reiterate ed infondate richieste di pagamento del canone televisivo.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia si inserisce nel filone di quelle decisioni che, in tema di "danno esistenziale" vengono a contenerne la portata con esclusivo riferimento alla protezione di interessi costituzionalmente rilevanti, escludendone la valenza autonoma (cfr. Cass. S.U. 26972/08).

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