Cass. Civ., sez. III, n. 5282/2008. Sul quantum della liquidazione del danno non patrimoniale in relazione alla morte di un figlio insano.

Nella liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto non è consentito al giudice di merito ridurre il risarcimento per il solo fatto che la vittima fosse persona malata di mente ed incline ad intenti suicidari, riduzione del quantum effettuata sulla base dell'errato presupposto di una sorta di predisposizione dei genitori alla morte del figlio nonchè di una pretesa minore intensità del rapporto affettivo.

Commento

L'ipotesi in esame era quella del risarcimento del danno cagionato ai genitori della vittima per effetto dell'inadeguatezza delle cure prestatele. La S.C. ha escluso che la malattia mentale del suicida possa incidere sul quantum del danno da liquidarsi quale danno morale non patrimoniale.

Aggiungi un commento