Cass. Civ., sez. III, n. 5282/2008. Sul quantum della liquidazione del danno non patrimoniale in relazione alla morte di un figlio insano.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto non è consentito al giudice di merito ridurre il risarcimento per il solo fatto che la vittima fosse persona malata di mente ed incline ad intenti suicidari, riduzione del quantum effettuata sulla base dell'errato presupposto di una sorta di predisposizione dei genitori alla morte del figlio nonchè di una pretesa minore intensità del rapporto affettivo.