Cass. civile, sez. III del 2001 numero 4881 (03/04/2001)


A fronte di un protesto illegittimo, grava sulla vittima la prova dell'avvenuta lesione della reputazione commerciale, nonché della reputazione personale: lesioni suscettibili di provocare, rispettivamente, una perdita patrimoniale - la cui sussistenza andrà dimostrata - e una riduzione di un valore della persona umana, costituente un danno "in re ipsa" risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.Dalla diversa struttura ontologica tra reputazione economica e reputazione personale deriva una diversa estensione dell'onere probatorio in caso di lesione di esse: nel caso in cui si versi in ipotesi di lesione della reputazione commerciale deve provarsi oltre all'evento lesivo, anche il pregiudizio economico conseguente.Per effetto dell'illegittimo protesto di una cambiale può verificarsi sia una lesione alla reputazione commerciale, dalla quale può conseguire un danno patrimoniale (oggetto di risarcimento), sia una lesione alla reputazione del protestato quale persona, dalla quale consegue automaticamente la perdita o la riduzione di un valore della persona umana, che dà diritto al risarcimento del danno.

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