Corte cost. del 1986 numero 184 (14/07/1986)


La distinzione tra il danno biologico e il danno morale subiettivo va individuata nella struttura del fatto realizzativo della menomazione dell'integrità bio-psichica: il danno biologico costituisce l'evento del fatto lesivo della salute mentre il danno morale subiettivo (come anche il danno patrimoniale) appartiene alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto. La risarcibilità per sè, in ogni caso, del danno biologico, trova il suo fondamento nell'art. 2043 c.c. che, correlato all'art. 32 della cost., va necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che ostacolano le attività realizzatrici della persona umana.
L'art. 2059 c.c., nel sancire che il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei casi espressamente determinati dalla legge, si riferisce solo al danno morale soggettivo, consistente in ingiuste perturbazioni dell'animo, o in sensazioni dolorose, e non esclude la risarcibilità delle lesioni alla salute, ancorché improduttive di pregiudizio patrimoniale, note come "danno biologico". Così interpretato l'art. 2059 c.c. non contrasta con gli art. 2, 3, 24 e 32 della cost.
Nella nozione di danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. vanno ricompresi unicamente i danni morali subiettivi.
Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. sollevata in riferimento agli art. 2, 3 comma 1, 24 comma 1 e 32 comma 1 cost. Il combinato disposto degli art. 32 cost. e 2043 c.c. consente la risarcibilità, in ogni caso, del danno biologico.
Posto che: a) l'art. 2059 c.c. attiene esclusivamente ai danni morali subiettivi e non esclude che altre disposizioni prevedano la risarcibilità del danno biologico, per sè considerato; b) il diritto vivente individua nell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 32 cost., la disposizione che permette la risarcibilità, in ogni caso di tale pregiudizio, è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute soltanto in conseguenza di un reato, in riferimento agli art. 2, 3, 24 e 32 cost.
Il legislatore ordinario non può limitare la tutela risarcitoria per la violazione di diritti dichiarati costituzionalmente fondamentali.

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