Cass. civile, sez. III del 2007 numero 20987 (08/10/2007)


L'esistenza del danno parentale, quale che sia il profilo dedotto (il danno diretto di ordine psichico, il patema d'animo proprio del danno morale, il danno esistenziale ancorato a posizioni soggettive costituzionalmente protette) non è qualificabile come danno-evento, risarcibile in re ipsa, ma è riconducibile alla categoria del danno-conseguenza, e come tale il suo riconoscimento è soggetto alle regole ordinarie sull'onere probatorio. Pertanto, il parente che intende indicare, al fine di vederla risarcita, la dimensione esistenziale, e non patrimoniale,di tale danno, deve allegare e provare le diverse situazioni di danno, in modo da evitare qualsiasi possibile duplicazione.

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