Diritto al risarcimento del danno per la perdita di prestazioni assistenziali


DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Particolarmente rilevante è il caso del danno (il cui risarcimento può essere limitato nella misura in cui la vittima abbia concorso alla causazione dell'evento: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 10271/95 ) che derivi jure proprio ai congiunti, in essi compreso il figlio naturale (Cass. Civ. Sez. III, 2038/94 ) in esito alla morte del familiare sulla cui capacitá lavorativa si contava per il mantenimento (Cass. Civ. Sez. III, 3549/04 ; Cass. Civ. Sez. III, 8970/98 ; Cass. Civ. Sez. III, 10480/96; Cass. Civ. Sez. III, 8177/94 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 6029/86 ).

Il danneggiato può essere individuato tanto in colui che vantava un diritto agli alimenti o al mantenimento nei confronti del soggetto venuto meno per effetto della condotta lesiva, quanto in colui che goda in fatto delle erogazioni in virtù di altro vincolo rilevante per il diritto nota1. La voce di danno in esame, avente natura patrimoniale, non deve essere confusa con quella afferente al danno biologico che, già maturato in capo al danneggiato, in esito alla di lui morte, sia entrato a far parte del patrimonio dei suoi eredi ( jure successionis ).

E' rilevante evidenziare che la locuzione jure proprio qui serve semplicemente ad identificare il soggetto danneggiato: non già, come potrebbe sembrare, la vittima diretta dell'evento, bensì coloro che, mediatamente, ne perdono i sussidi.



Note

nota1

Così anche Bonilini, Nozioni di diritto ereditario, Torino, 1993, p. 93.
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Bibliografia

  • BONILINI, Nozioni di diritto ereditario, Torino, 1993

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