Cass. civile, sez. I del 2002 numero 15449 (05/11/2002)


L'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, ai sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89, non può essere esclusa per il semplice fatto che il ritardo nella definizione del processo penale abbia prodotto l'estinzione, per prescrizione, del reato addebitato al ricorrente, occorrendo invece apprezzare, ai fini del diniego di accoglimento della relativa domanda, se l'effetto estintivo della prescrizione stessa sia intervenuto o meno a seguito dell'utilizzo, da parte dell'imputato, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere prodursi, in tutto o almeno in parte (ed, in questa seconda ipotesi, con valenza preponderante), indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie, ovvero dalla reale volontà dell'imputato ed a causa, piuttosto, del comportamento delle autorità procedenti, senza che, in quest'ultimo caso, la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell'imputato medesimo possa ritenersi di per sè in grado di elidere il danno, patrimoniale o non patrimoniale, conseguente alla durata irragionevole.Il c.d. "danno esistenziale", a prescindere dalla intrinseca validità della nozione, non è comunque risarcibile nei casi in cui la legge consente la liquidazione del danno morale.

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