Rapporto fra danno esistenziale e danno biologico. Risarcibilità del danno morale soggettivo anche in assenza di danno biologico. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 531 del 14 gennaio 2014)

Le espressioni «danno esistenziale» e «danno biologico» non esprimono distinte categorie di danno, tantomeno l’uno può ritenersi una sottocategoria dell’altro, trattandosi, piuttosto, di locuzioni meramente descrittive dell’unica categoria di danno, che è quella del danno non patrimoniale, da identificarsi nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
La mancanza di danno biologico (qual è stato ritenuto, nella specie, per i due genitori) non esclude la configurabilità in astratto di un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un danno “dinamico-relazionale”, quale conseguenza, autonoma, della lesione medicalmente accertabile, che si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia sul tormentato tema del danno esistenziale. Questa volta la S.C. chiarisce che la locuzione meramente descrittiva "danno esistenziale" è in questo senso affiancata ad altre, aventi pari valenza descrittiva (danno "biologico", danno "dinamico-relazionale"), sostanziando tuttavia la categoria del danno non patrimoniale. Il compito del Giudice nel determinare l'entità del risarcimento, sussistendone i presupposti (nel senso che il danno morale deve essere risarcito nell'ipotesi di commissione di illecito penale) prescinde dal nomen juris, dovendo unicamente individuare la portata delle ripercussioni negative prodottesi, onde pervenire all'integrale riparazione delle stesse.

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