Illecito extracontrattuale e risarcibilità: il concetto di danno



L'art. 2043 cod. civ. ricorre al termine " danno" in due distinte accezioni. La norma, infatti, da un lato, fa riferimento al "danno ingiusto" quale esito pregiudizievole dell'altrui condotta dolosa o colposa, e, dall'altro, ricorre all'espressione per indicare il contenuto dell'obbligazione risarcitoria. Orbene, è proprio questa seconda accezione che rileva ai fini della determinazione del danno risarcibile. Come è stato precisato dalla Corte costituzionale, il danno risarcibile non può che coincidere con la "perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva" (Corte Cost., 372/94 ) . Esso non consiste, dunque, nella lesione in sè di un interesse giuridicamente rilevante, bensì nella conseguenza pregiudizievole che dalla lesione è derivata nota1. Tale assunto ha un importante risvolto processuale. Invero, oggetto di prova debbono essere sia l' an, cioè la sussistenza di un danno da risarcire, sia il quantum, ovvero il suo ammontare. Entrambi tali elementi devono, pertanto, essere provati dal danneggiato, mentre non possono essere desunti implicitamente dal verificarsi della lesione. Il concetto di danno, così delineato, viene poi meglio definendosi in relazione alla natura patrimoniale o non patrimoniale dello stesso.

Il danno morale consiste, secondo quanto affermato dalla Corte Cost., 184/86 , nelle ingiuste perturbazioni dell'animo, o nelle sensazioni dolorose, che derivano al danneggiato a cagione di un illecito. Tradizionalmente, con l'espressione "danno morale" si indicano le sofferenze, il dolore (fisico o psichico) che può provarsi per una ferita, per una malattia, per la perdita di una persona cara (non dovendo subire la liquidazione del danno una riduzione in riferimento alla manifestazione di istinti suicidari del defunto: Cass. Civ. Sez. III, 5282/08), per un'ingiuria, ecc.. Talvolta in giurisprudenza si danno ulteriori definizioni, pur sempre dovendo essere ricondotte in tale alveo, onde evitare arbitrarie duplicazioni risarcitorie (si pensi alla definizione di danno "edonistico" per la perdita del rapporto parentale: cfr. Cass. Civ., Sez.III, 15491/2014) . Secondo parte della dottrina nota2, il danno morale appartiene al più ampio genus del danno non patrimoniale, con il quale, però, non si identifica, essendone solo una species. Si pensi ad esempio alle conseguenze del c.d. "demansionamento" che, secondo la S.C. può importare, quale conseguenza, l'evidenza di un danno anche non patrimoniale connesso alla perdita di professionalità (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 7667/13). Altri Autori, nota3, invece, tendono a far coincidere perfettamente le categorie del danno morale e del danno non patrimoniale. Si tratta, comunque, di un danno che non consente alcuna misurazione precisa e, pertanto, l'entità del risarcimento non può che essere determinata equitativamente dal giudice, tenendo conto della gravità del fatto e della rilevanza delle conseguenze che ne sono derivate. Ad evitare tentativi di speculazione, il legislatore esclude che il danno non patrimoniale sia, di regola, risarcibile, e ne ammette la risarcibilità, in via eccezionale, nei soli casi previsti dalla legge (art. 2059 cod. civ. ). Sotto questo profilo, pertanto, si coglie la principale differenza di disciplina tra danno morale e danno patrimoniale. Soltanto per quest'ultimo, invero, la risarcibilità si pone quale regola generale. Tra i casi in cui la legge prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale, il più importante è certamente quello previsto dall'art. 185, II comma cod. pen. , concernente l'ipotesi in cui il danno derivi da reato. Sennonché, la giurisprudenza di legittimità, con le ben note cinque decisioni del maggio 2003, ha significativamente mutato la fisionomia del danno non patrimoniale. In primo luogo, con le tre pronunce del 12 maggio 2003, nn. 7281 , 7282 e 7283 , è stata sancita la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nelle ipotesi di responsabilità presunta, ove non fosse stato possibile dimostrare il requisito della colpa. Inoltre, nelle sentenze del 31 maggio 2003 nn. 8827 e 8828 , la Suprema Corte ha affermato che la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059 cod. civ. , in relazione all'art. 185 cod. pen. , come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'anima transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), non può essere ulteriormente condivisa. Al contrario, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona.
Tale conclusione trova sostegno nella progressiva evoluzione verificatasi nella disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, sia dal legislatore, sia dalla giurisprudenza, in relazione alla tutela riconosciuta al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Si pensi al pregiudizio per la mancata disponibilità dell'abitazione a causa dei lavori effettuati sulla copertura di un fabbricato, quand'anche prodottisi a carico del solo inquilino (Tribunale di Roma, Sez. V, 25/2018).
Nella legislazione successiva al codice si rinviene un cospicuo ampliamento dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato, in relazione alla compromissione di valori personali. Si pensi alle ipotesi che seguono:
  • art. 2 della Legge 13 aprile 1988, n. 117: risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie;
  • art. 29 , comma 9, della Legge 31 dicembre 1996, n. 675: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali (ora art. 15 , II comma, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
  • art. 44 , VII comma, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi, siccome novellato dal D. Lgs. 150 del 2011, il cui art. 28 del D. Lgs. 150/2011 disciplina la fattispecie, da ricondurre al rito sommario di cognizione;
  • artt. 1-bis, 1-ter, 2 e 5-sexies della c.d. "Legge Pinto" (l. 89/2001).

Nel senso del riconoscimento della non coincidenza tra il danno non patrimoniale previsto dall'art. 2059 cod. civ. e il danno morale soggettivo, la Suprema Corte rammenta di aver ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale, evidentemente inteso in senso diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche; soggetti per i quali non è ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi d'animo (da ultimo, Cass. Civ. Sez. III, 2367/00 ). Nei confronti della persona giuridica, il danno non patrimoniale non può essere certamente inteso nella forma di danno morale (sofferenze, turbamenti e menomazioni dell'equilibrio psichico), bensì come compromissione dei diritti della personalità compatibili con l'assenza di fisicità: diritto all'esistenza, diritto all'identità, diritto al nome, all'immagine, alla reputazione (Cass. Civ. Sez. I, 11573/02 ; Cass. Civ. Sez.III, 12929/07 ). Addirittura si è giunti, sia pure da parte di una Corte di merito, a proclamare la risarcibilità, da parte del notaio incaricato di eseguire le visure, del danno morale per i patemi d'animo subiti dall'acquirente di un immobile. Ciò in conseguenza della scoperta di trascrizioni pregiudizievoli relativamente a quanto acquistato ed indipendentemente dalla sussistenza del danno biologico, reputato non causalmente riconducibile, dal punto di vista giuridico, alla condotta negligente (Tribunale di Pescara, 27 giugno 2005 ). Per converso è stato negato che il danno non patrimoniale possieda una valenza autonoma rispetto agli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2043 cod.civ., essendosi parallelamente affermato che l'art. 2059 cod.civ. si ponga quale presidio di diritti costituzionalmente rilevanti. Pertanto è stata respinta la risarcibilità del seplice "fastidio" conseguente a reiterate e infondate richieste di pagamenti non dovuti (Cass. Civ., S.U. 18356/09 ).

La S.C. richiama piuttosto la detta categoria del danno biologico e, a proposito della collocazione sistematica che esso aveva trovato con la sentenza della Corte Cost., 184/86 nell'ambito dell'art. 2043 cod. civ. attraverso il collegamento con l'art. 32 Cost. , afferma che tale orientamento, non appena ne sarà fornita l'occasione, merita di essere rimeditato.

Venendo ora alla questione cruciale del limite al quale l'art. 2059 del cod. civ. assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale, mediante la riserva di legge, originariamente esplicata dal solo art. 185 cod. pen. , il Supremo Collegio afferma che, venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen.. Una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti. D'altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.

Note

nota1

Tuttavia, si deve ricordare che la Corte Cost., nella nota pronuncia del 14 luglio 1986, n. 184, ha configurato il danno biologico, vale a dire il danno derivante dalla lesione alla salute, come danno-evento, distinguendolo in tal modo dalle altre tipologie di danno (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), che, al contrario, considera come danno-conseguenza.
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nota2

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, Roma, 2000, p. 715.
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nota3

Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1994, p. 641.
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