Ministero dello sviluppo economico, D.M. 24-1-2008, Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155

Ministero dello sviluppo economico, D.M. 24-1-2008, Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
(G.U. 11 aprile 2008, n. 86)


ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono definite le procedure per il deposito degli atti presso il registro delle imprese da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale e per l'accesso a tali atti da parte del Ministero della solidarietà sociale e dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.


ART. 2
ATTI E DOCUMENTI DA DEPOSITARE

1. Le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, per l'iscrizione in apposita sezione, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, i seguenti atti e documenti:
a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;
c) il bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere b) e c), oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione;
e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.
I documenti di cui alle lettere b) e d) dovranno essere redatti secondo gli schemi di bilancio di esercizio che l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale predispone e rende pubblici entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. Per l'attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations) elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE-Ateco.
3. Il deposito viene effettuato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all'ufficio del registro delle imprese.
4. In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, sono depositati, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro della solidarietà sociale di cui all'art. 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, nel termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall'avvenuta cessione.
5. Il Ministero della solidarietà sociale e l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale accedono in via telematica alle informazioni e agli atti depositati.


ART. 3
CONTROLLI DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

1. L'ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale ne verifica la completezza formale prima di procedere all'iscrizione nella apposita sezione.
2. L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Commento

Il provvedimento si ocupa di definire le formalità di deposito degli atti afferenti la fase della costituzione dell'impresa sociale ed i conseguenti controlli dell'Ufficio del Registro delle Imprese.

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