Impresa sociale: fusione, scissione, trasformazione, cessione d'azienda




L'art. 12 D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112 contempla specifiche disposizioni in tema di trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda e, più genericamente, devoluzione del patrimonio dell'impresa sociale. La materia era inoltre specificamente trattata a livello operativo dal D.M. 24 gennaio 2008 , emanato tuttavia sulla scorta della previgente disciplina di cui all'art.13 D.Lgs. 2006, n.155, con il quale erano state predisposte apposite linee guida, prevedendosi altresì espressamente che alle predette operazioni si applicassero gli artt. da 2498 a 2506 quater cod.civ.. Sul tema è intervenuto successivamente il D.M.i n. 50/2018 del 27 aprile 2018.

Per le organizzazioni (qualsiasi sia la forma assunta dalle stesse) che esercitano un'impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. Per gli enti religiosi queste regole rinvengono applicazione limitatamente alle attività indicate nell'apposito regolamento.

I predetti atti e operazioni straordinarie devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.
Il procedimento è disciplinato dai successivi commi dell'art.12 D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112. Ai sensi del III comma, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia degli atti in parola è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni statutarie.

Queste regole non trovano applicazione quando il beneficiario dell'atto sia altra organizzazione che esercita un'impresa sociale

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