Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. (D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Approvate le modifiche e integrazioni alla disciplina del "terzo settore", con speciale riferimento all'impresa sociale: c'è tempo 18 mesi per adeguare gli statuti degli enti già costituiti alla nuova disciplina entrata in vigore la scorsa estate). Le novità riguardano l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, le misure fiscali e di sostegno economico. E' stato introdotto un limite temporale di 24 mesi, a partire dalla data di assunzione, ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale. Da notare anche l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, allo scopo di assicurare che le operazioni straordinarie abbiano luogo rispettando lo scopo peculiare e l’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa. predisposte anche più severe limitazioni all’impiego di volontari. L'azione degli stessi non deve sostituire quella dei lavoratori impiegati.
Dal punto di vista tributario, in particolare, è stata prevista la non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva. All'inverso è imponibile qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT.
Per quanto attiene agli investimenti nel capitale, quelli che possono fruire di agevolazioni devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni (per tale via giungendosi all'equiparazione rispetto alla disciplina delle start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012).

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