L'impresa sociale: nozione



Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n.155 ha introdotto la figura dell'impresa sociale. L'intera materia è stata rivisitata per effetto dell'emanazione del D.Lgs. 2017/112, (successivamente modificato dal D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95, a decorrere dall’11 agosto 2018) che ha abrogato la citata normativa. Giova inoltre rilevare come l’impresa sociale sia espressamente contemplata come autonoma specie di Ets (Ente del terzo settore) dall’art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117.
Ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 2018 n.95 "possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività." A differenza della previgente analoga disposizione, ai sensi del comma II, "non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati."

I commi successivi fanno riferimento agli enti religiosi ed alle cooperative sociali. Ai primi la normativa si applica, quando vengano svolte le attività di cui all'art.2 del d.lgs. 2017/112, sotto la precisa condizione, come meglio diremo, dell'adozione di uno specifico regolamento inteso a recepire le regole di cui al predetto d.lgs.. Alle seconde (cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381) invece la qualificazione di impresa sociale spetta di diritto. 3 (IV comma art.2 d.lgs cit.).

La norma palesa dunque un concetto fondamentale per lo studio della figura. Non si tratta di una nuova specie di entità soggettiva. Lo locuzione "impresa sociale" non descrive una nuova tipologia di soggetto. Essa viene a qualificare quelle società, associazioni (riconosciute o meno), fondazioni, comitati che abbiano ad esercitare un'attività di tipo economico in un ben determinato settore. Si tratta della produzione o dello scambio di beni o di servizi di utilità sociale, attività teleologicamente diretta alla realizzazione di scopi di interesse generale. Tale ambito oggettivo è meglio precisato nell'art. 2 D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112.

Ai sensi del predetto art. 2 si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il II comma della norma in considerazione contiene un riferimento recettizio che consente un ampliamento dell'ambito di operatività della normativa. Infatti l'elenco delle attività d'impresa di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti. Prima della novellazione, l'analoga disposizione dell'abrogato d.lgs 2006/155 connetteva l'ampliamento della sfera di operatività dell'impresa sociale solo in riferimento all'impiego di lavoratori svantaggiati e disabili. Attualmente questo riferimento è stato circoscritto, ai sensi del IV comma della norma in considerazione. Infatti "si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati: a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia." Si tratta, relativamente al mondo della disabilità, di un ambito più ristretto rispetto al precedente.

Il III comma dello stesso art. 2 D.Lgs.. cit., precisa inoltre la nozione di "attività principale". Per attività principale deve intendersi quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Come già detto, l'impresa sociale è connotata dall'assenza della finalità lucrativa. L'art.3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112 è espressamente dedicato a questo aspetto. Ai sensi del I comma della detta norma " L 'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio". Per tale motivo "è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori."

Non basta: la norma si occupa di precisare anche alcune operazioni che sono considerate alla stregua di un'indiretta distribuzione di utili. Si tratta delle seguenti:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);
d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;
f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si chiarisce tuttavia che non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'art. 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.

Il II comma dell'art.1 D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112 contiene anche una prescrizione d'ordine negativo, precisando che l e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, II comma, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

Per quanto attiene agli enti religiosi civilmente riconosciuti, l'applicabilità delle speciali norme dettate in tema di impresa sociale è subordinata alla condizione che, per tali attività, le stesse adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del decreto. Tale regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'art. 9 del D.Lgs. in esame.

Da notare come, a differenza della previgente disciplina del 2006, è stato esplicitato come il regolamento possa essere adottato anche con atto pubblico. Difficoltà presentava infatti il riferimento alla forma della semplice scrittura privata autenticata se posto in relazione al ben più rigoroso aspetto formale dell' atto pubblico richiesto, sia pure ai fini della costituzione dell'impresa sociale, dall'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112.

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