Forma ad substantiam dell'atto costitutivo di società di capitali



L'atto costituivo della società per azioni deve indispensabilmente essere redatto per atto pubblico (art. 2328 cod. civ. ). Ufficiale rogante può essere esclusivamente un notaio ( nota1).Analoga prescrizione si pone per la società a responsabilità limitata (anche semplificata) in forza dell'art. 2463 cod. civ. .

E' ormai chiaro che si tratti di un formalismo ad substantiam actus e non, come si poteva reputare anteriormente alla riforma dell'art. 2332 cod. civ. , operata in forza dell'art. 3 D.p.r. 1127/69 (norma che si riferisce alle cause di nullità della società), semplicemente ad regularitatem (il che, nella fattispecie, avrebbe significato postulare la necessità della forma al solo fine di consentire l'iscrizione nel registro delle imprese). Queste riflessioni conservano valore anche in esito all'entrata in vigore a far tempo dal 1 gennaio 2004 della riforma del diritto societario.

Il formalismo dell'atto pubblico coinvolge anche gli eventuali atti funzionalmente collegati (procura, contratto preliminare, ove reputato ammissibile: c.d. pactum de ineunda societate). Non così per il negozio di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali, che ben potrebbe dirsi collegato dal punto di vista formale rispetto all'eventuale susseguente cessione delle quote o delle azioni, contratti per i quali non è prevista la forma dell'atto pubblico (Cass. Civ., Sez.I, 4184/2013).

Problemi afferenti al requisito formale si pongono anche in relazione allo statuto: quest'ultimo poteva dirsi costituire un tutt'uno con l'atto costitutivo. Si reputava pertanto che la forma dell'uno coinvolgesse necessariamente anche l'altro. Funzionalmente lo statuto si distingue dall'atto costitutivo in base al fatto che il primo contiene le regole attinenti al funzionamento della società, mentre il secondo può dirsi più strettamente legato alla fase della nascita della società. Tutti i dati ben possono comunque risultare anche da un solo documento, anche se nella pratica lo statuto ha costantemente dato vita ad un documento allegato all'atto costitutivo nota2.

Il panorama normativo sul tema è tuttavia variato in esito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario. Il nuovo testo dell'art. 2463 cod. civ. , in materia di società a responsabilità limitata, più non contiene il riferimento alla parallela norma di cui all'art. 2328 cod. civ. che, in tema di società per azioni, fa menzione dello statuto. Si deve reputare dunque che, attualmente, le norme relative al funzionamento della società a r.l. debbano essere contenute nell'atto costitutivo. La portata dell'innovazione è assolutamente dubbia. L'idea di fondo è che l'accentuato carattere personalistico della s.r.l. venga ad avvicinarla alle società di persone. La costituzione di quest'ultime non conosce usualmente la formazione di un documento ulteriore rispetto all'atto costitutivo, nel quale rinvengono allocazione anche i patti sociali alla cui stregua viene disciplinata la vita sociale. La distinzione tra contenuto dell'atto costitutivo riferentesi alle regole di funzionamento della società e statuto è tuttavia poco più che nominale. Non si comprende l'utilità dell'innovazione, se è vero che era e rimane ben possibile anche per una società a base personale raggruppare le norme disciplinanti la vita sociale in un documento separato.

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Note

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Cfr. Tribunale di Verona, 07/11/2001 che ha escluso la possibilità di iscrivere nel registro delle imprese l'atto costitutivo di una società per azioni (farmacia comunale) redatto con l'assistenza del segretario comunale.
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nota

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Cfr. Bonelli, Società per azioni, in Casi e materiali di dir. comm., Milano, 1974, p. 75.
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Bibliografia

  • BONELLI, Società per azioni, Milano, Casi e materiali di dir. comm., 1974

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