Codice Civile art. 2332


NULLITA' DELLA SOCIETA'
1. Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullita' della societa' puo' essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
2) illiceita' dell'oggetto sociale;
3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della societa', o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.
2. La dichiarazione di nullita' non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della societa' dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
3. I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
4. La sentenza che dichiara la nullita' nomina i liquidatori.
5. La nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa di essa e' stata eliminata e di tale eliminazione e' stata data pubblicita' con iscrizione nel registro delle imprese.
6. Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullita' deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Avvenuta l' iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancanza dell' atto costitutivo;
2) mancata stipulazione dell' atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
3) (omissis)(numero soppresso dall'art. 32 legge 340/00)
4) illiceità o contrarietà all' ordine pubblico dell' oggetto sociale;
5) mancanza nell' atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l' ammontare del capitale sottoscritto o l' oggetto sociale;
6) inosservanza della disposizione di cui all' articolo 2329, numero 2;
7) incapacità di tutti i soci fondatori;
8) mancanza della pluralità dei fondatori.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l' efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l' iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall' obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell' atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.)

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