Decreto Presidente Repubblica del 1969 numero 1127 art. 3


L'art. 2332 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2332.Nullità della società.
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della
società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancanza dell'atto costitutivo;
2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto
pubblico;
3) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 relative
al controllo preventivo;
4) illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto
sociale;
5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni
indicazione riguardante la denominazione della società, o i
conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto
sociale;
6) inosservanza della disposizione di cui all'art. 2329, n, 2;
7) incapacità di tutti i soci fondatori;
8) mancanza della pluralità dei fondatori.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti
compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle
imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a
quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è
stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto
costitutivo iscritta nel registro delle imprese.

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