Il vincolo di indisponibilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale si sostanzia da un lato nella
inalienabilità di essi (art.
169 cod.civ.) se non con il consenso di ambedue i coniugi e, sussistendo figli minori d'età, previa autorizzazione del Giudice, dall'altro nella
impossibilità di sottoporli ad esecuzione per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art.
170 cod.civ.). Ovviamente l'eventuale consapevolezza dell'estraneità del debito rispetto al menage familiare non va venir meno la possibilità di agire mediante azione revocatoria avverso la costituzione del vincolo di cui al fondo (
Cass. Civ. Sez. I, ord. 34872/2023).
Quanto al primo limite, esso appare derogabile. Infatti l'art.
169 cod.civ. fa riferimento all'espressa contraria disposizione che sia stata prevista in sede di costituzione del vincolo. Ben potrebbe dunque adottarsi una clausola che esima i coniugi dal far ricorso alla preventiva autorizzazione giudiziale per l'alienazione o la costituzione di un diritto reale in relazione ad un bene vincolato pur in presenza di figli minori: cfr. Tribunale di Milano, 26 giugno
2013). Occorre peraltro riflettere sull'effetto indiretto che potrebbe avere la vendita dell'unico bene sottoposto al fondo: l'alienazione infatti ne determinerebbe lo scioglimento, ciò che farebbe scattare l'applicabilità dell'art.
171 cod.civ.
Per quanto invece attiene ai debiti cui il fondo è destinato a far fronte ed alle passività che invece non possono trovare soddisfazione sui beni di cui al fondo, rientra nel primo ambito la passività verso il fisco correlata alla produzione di reddito, quand'anche scaturente da attività di impresa (si veda
infra). Nella fase esecutiva
l'onere di dar conto della sussistenza dei presupposti di cui alla norma citata sarebbe posto a carico dei coniugi che se ne volessero avvalere (Cass. Civ., Sez. VI-T,
1806/2018; Cass. Civ., Sez. III,
21800/2016; Cass. Civ., Sez. V, sent. n.
22761/2016; Civ., Sez. III,
2970/13; Cass. Civ., Sez. III,
4011/13 Cass. Civ., Sez. II,
5385/13). Così l'esattore può legittimamente iscrivere ipoteca sui beni appartenenti al coniuge e vincolati con il fondo anche semplicemente quando ignori che la passività era stata contratta per finalità estranee alle esigenze della famiglia (Cass. Civ., Sez. III,
1652/2016). Neppure il fatto che la passività scaturisca da una fidejussione a garanzia di obbligazioni di terzi può essere di per sè probante, dovendo anche in questa ipotesi il debitore dare la prova sia dell'estraneità del debito rispetto al
menage familiare, sia della conoscenza di tale circostanza in capo al creditore (cfr.
Cass. Civ. Sez. I, ord. 29983/2021).
Sicuramente i beni di cui al fondo possono essere aggrediti dal condominio per le spese condominiali relative ad appartamento sottoposto al vincolo del fondo stesso (Cass. Civ., Sez. III,
23163/2014). Similmente è stato deciso in riferimento alla pratica di recupero del credito professionale, riconosciuta non estranea ai bisogni familiari (Tribunale di Taranto,
5 dicembre 2014).
Funzionale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia è anche il credito nascente dall'occupazione di un'abitazione di cui l'usufruttuario reclami la disponibilità (Cass. Civ., Sez. III,
18248/2014).
Da ultimo si sta facendo strada un'idea piuttosto ampia dei bisogni della famiglia, ciò che comporta un allargamento delle possibilità di assoggettare i beni ad azione esecutiva (Tribunale di Palermo,
20 maggio 2015). In questa direzione anche i
debiti tributari dell'impresa individuale facente capo ad uno dei coniugi, dal momento che si ritiene siano riconducibili al soddisfacimento dei bisogni familiari (Cass. Civ., Sez. VI-T,
23328/2015, Cass. Civ., Sez. III,
17076/2017, tuttavia, in senso contrario, Cass. Civ., Sez. V,
3600/2016; cfr. in senso dubitativo Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n.
10975/2017).
Parrebbe legittimo domandarsi quando mai, in un modo o in un altro, la passività non sia collegabile a tali esigenze. Addirittura la firma per avallo apposta dal Presidente del CdA di una società per azioni è stata reputata atta a consentire l'esecuzione sui beni del fondo, a meno che costui non abbia a dimostrare di trarre sostentamento da fonti diverse dalla società garantita (
Tribunale di Pordenone, 15 febbraio 2016). In ogni caso è necessaria una valutazione in questo senso: pur dovendosi sottolineare sia stato reputato come l'onere di dar conto dell'estraneità del debito al sostentamento del
menage familiare incomba sul debitore (Cass. Civ., Sez. I,
7497/2019), costui deve essere messo in grado di provare tale circostanza (Cass. Civ., Sez. V,
9188/2016). E' stato così messo a fuoco che, nell'ipotesi di collegamento solo "indiretto" con le esigenze familiari, sia esclusa l'aggredibilità da parte dei creditori che abbiano maturato tale qualifica ijn relazione all'attività professionale (
Cass. Civ. Sez. I, ord. 8222/2020). Da osservare come, in senso potenzialmente contrario, sia stato deciso come non sia assoggettabile ad esecuzione il bene vincolato al fondo da parte di colui che, socio di una società affidata, abbia rilasciato una fideussione a garanzia (
Cass. Civ. Sez. III, 2904/2021). Che cosa dire invece dei beni che, pur conferiti nel fondo, fossero stati ipotecati allo scopo di consentire un finanziamento in favore di una società partecipata dai coniugi? In tal caso è stato deciso nel senso che l'attività d'impresa deve reputarsi intesa a sovvenire alle esigenze familiari (Cass. Civ., Sez. II,
15886/2014).
Analogamente i beni del fondo sono sottratti a quelli compresi nel fallimento (cfr. n.3
art.46 l.f., come novellata dall'art.
43 del D. Lgs. 5/06 esito interpretativamente esteso anche sotto il previgente testo della legge fallimentare da Cass. Civ. Sez. I,
1112/10).
Inversamente, i beni sui quali è imposto il vincolo di indisponibilità che è proprio del fondo dovranno rispondere delle obbligazioni la cui fonte è da porre in relazione al soddisfacimento delle esigenze familiari, indipendentemente dalla natura intrinseca del credito (Cass. Civ. Sez. I,
8991/03; Cass. Civ., Sez. I,
13622/10).
Bibliografia
- AULETTA, Il fondo patrimoniale, Milano, 1992
- CARRESI, voce Fondo patrimoniale, Enc.Giur.Treccani
- DE PAOLA , Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato: nozioni introduttive, convenzioni matrimoniali, comunione legale dei beni, comunione convenzionale, Milano, Il regime patrimoniale delle famiglie, t.3 , 1995
- GABRIELLI, voce Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, Enc.dir.
Guida operativa pratica
Prassi collegate
- Bisogni della famiglia, debiti d’impresa condotta da uno solo dei coniugi ed esecutività sui beni conferiti nel fondo patrimoniale