Cass. civile, sez. I del 2020 numero 8222 (27/04/2020)




Qualora il credito in relazione al quale si procede sia soltanto indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, essendo il relativo debito contratto nell'ambito dell'attività professionale da cui il debitore stesso ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell'art. 170 cod.civ., il soddisfacimento a valere sui beni costituiti in fondo patrimoniale.
Tra coniugi che vivono in regime di comunione legale può essere costituita una società di persone, con un patrimonio costituito dai beni conferiti dagli stessi. Nell'ipotesi di recesso di uno dei soci, essendo le società a base personale dotate di soggettività giuridica distinta rispetto a quella del singolo socio, deve ritenersi che l'obbligo della liquidazione della quota sia a carico della società stessa. La domanda del coniuge intesa all'accertamento della comproprietà dei beni sociali può essere interpretata dal giudice come intesa alla liquidazione della sua quota sociale.

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