Fondo patrimoniale: su chi grava l'onere di provare che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4011 del 19 febbraio 2013)

L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Nel caso dell’opposizione proposta dal debitore avverso l’esecuzione avente ad oggetto tali beni, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art. 615 c.p.c., l’onere della prova grava sul debitore opponente; questi non deve provare soltanto, come sostenuto dalla ricorrente, la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. In questi ultimi rientrano anche quelli volti al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa o imprenditoriale, restando escluse soltanto le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quali sono i "bisogni della famiglia"? Pure la passività contratta dall'imprenditore nei confronti dell'istituto bancario per esigenze connesse al potenziamento della propria capacità lavorativa può rientrare nella relativa nozione. Cfr., in senso analogo, anche se ambientata nella fase esecutiva, Cass. Civ., Sez. III, 2970/2013.
E' conforme al principio generale in tema di ripartizione dell'onere della prova, tenuto conto del modo di disporre di cui all'art.170 cod.civ., che tocchi al debitore dar conto dell'estraneità del debito al menage familiare: va al riguardo rimarcato come la norma faccia menzione della situazione di conoscenza in capo al creditore di siffatta estraneità.

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