Fondo patrimoniale: per quali passività è possibile procedere all'esecuzione dei beni che vi siano ricompresi? Onere della prova a carico del contribuente. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 22761 del 9 novembre 2016)

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Procede l'opera di "svuotamento" del fondo patrimoniale. Poiché il vincolo di destinazione in cui si sostanzia il fondo patrimoniale vale a destinare i beni che ne sono avvinti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, va da sè che essi vangano a costituire la garanzia patrimoniale per le obbligazioni contratte a tale fine. Ecco allora che diviene prioritario individuare l'origine, la fonte della responsabilità allo scopo di selezionare le obbligazioni che siano state contratte per far fronte alle dette esigenze familiari. Cosa concludere in relazione al debito tributario scaturente dall'attività d'impresa? Normalmente essa viene prestata allo scopo di sovvenire ai bisogni della famiglia dell'imprenditore, con la conseguenza che i beni da costui destinati al fondo non possono essere ritenuti esclusi dal perimetro di quelli che i creditori dell'impresa possano legittimamente aggredire.

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