Credito maturato per soddisfare i bisogni della famiglia e pignorabilità del bene costituito in fondo patrimoniale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18248 del 26 agosto 2014)
In tema di fondo patrimoniale, la circostanza che un credito inerisca ai bisogni della famiglia - come nel caso del credito risarcitorio spettante al titolare di uno "ius in re aliena" (nella specie, usufrutto) per abusivo godimento abitativo, da parte dei coniugi, del bene staggito - rende sempre e comunque legittima l'esecuzione, a prescindere dalla data di insorgenza del credito rispetto a quella di costituzione del fondo e dalla sua fonte (contrattuale od extracontrattuale).