Credito maturato per soddisfare i bisogni della famiglia e pignorabilità del bene costituito in fondo patrimoniale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18248 del 26 agosto 2014)

In tema di fondo patrimoniale, la circostanza che un credito inerisca ai bisogni della famiglia - come nel caso del credito risarcitorio spettante al titolare di uno "ius in re aliena" (nella specie, usufrutto) per abusivo godimento abitativo, da parte dei coniugi, del bene staggito - rende sempre e comunque legittima l'esecuzione, a prescindere dalla data di insorgenza del credito rispetto a quella di costituzione del fondo e dalla sua fonte (contrattuale od extracontrattuale).

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie un padre, dopo aver donato al figlio la nuda proprietà di un bene del quale si era riservato l'usufrutto vitalizio, aveva lasciato il figlio nella disponibilità del bene. Successivamente, deterioratosi il rapporto tra i due, l'usufruttuario aveva instato per tornare nel possesso del bene, nel frattempo fruito per esigenze abitative familiari. Il relativo credito, avendo a che fare con il soddisfacimento di esigenze familiari, può ben sfociare nel pignoramento dei beni ancorchè coperti da fondo patrimoniale, proprio in funzione della natura funzionale già riferita.

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