Pignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale per debiti di natura professionale. (Tribunale di Taranto, 5 dicembre 2014)
Deve essere rigettata la domanda di opposizione all’esecuzione dovendosi dichiarare pignorabile l’immobile costituito nel fondo patrimoniale, ancorché detta costituzione risulti anteriore all’esecuzione, dovendosi ritenere che il credito professionale del debitore esecutato non necessariamente è estraneo ai bisogni della famiglia: ne consegue che può condividere siffatta qualità anche il credito dell’avvocato che veniva incaricato di recuperarlo, dovendosi ritenere che anche nell’ipotesi di obbligazione sorta per il recupero di un credito professionale, anche di rilevante importo, la finalità in gioco sia conseguire una ricchezza, per la quale si può presumere una sua destinazione alla famiglia.