Pignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale per debiti di natura professionale. (Tribunale di Taranto, 5 dicembre 2014)

Deve essere rigettata la domanda di opposizione all’esecuzione dovendosi dichiarare pignorabile l’immobile costituito nel fondo patrimoniale, ancorché detta costituzione risulti anteriore all’esecuzione, dovendosi ritenere che il credito professionale del debitore esecutato non necessariamente è estraneo ai bisogni della famiglia: ne consegue che può condividere siffatta qualità anche il credito dell’avvocato che veniva incaricato di recuperarlo, dovendosi ritenere che anche nell’ipotesi di obbligazione sorta per il recupero di un credito professionale, anche di rilevante importo, la finalità in gioco sia conseguire una ricchezza, per la quale si può presumere una sua destinazione alla famiglia.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso sottoposto alla Corte di merito un commercialista che aveva affidato ad un legale la pratica di riscossione di un credito per una prestazione effettuata in favore di un cliente, era stato escusso dal proprio avvocato per il mancato pagamento della parcella emessa a fronte della pratica di recupero del credito. Può l'obbligazione assunta in riferimento al recupero del credito professionale essere considerata come originata "per scopi estranei ai bisogni della famiglia"? Secondo il Tribunale di Crotone la risposta è negativa.

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