Fondo patrimoniale ed iscrizione di ipoteca non volontaria. Estraneità del debito fiscale ai bisogni della famiglia: l’onere probatorio è a carico del contribuente. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1652 del 29 gennaio 2016)

L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c., e in particolare, per quanto rileva in questa sede, che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità, grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
L'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, con la conseguenza che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, e quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca su detti beni e l'eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità.
Qualora il coniuge, titolare di un bene conferito ad un fondo patrimoniale, agisca contro un suo creditore, chiedendo la declaratoria dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché eseguita sul bene al di fuori delle condizioni di cui all'art. 170 c.c., ha l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973.

Commento

(di Daniele Minussi)
Sul punto ormai si può dire si sia formato un vero e proprio orientamento, inteso a diminuire notevolmente la protezione del fondo patrimoniale. La passività per la quale il creditore procede si presume sia stata assunta per soddisfare le esigenze della famiglia. Il tutto fino a prova contraria, che deve essere data dal debitore. Nel caso di specie (iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia) dunque il creditore poteva iscrivere il gravame il quale può dirsi legittimamente assunto anche nel caso in cui l'esattore semplicemente non fosse a conoscenza all'estraneità del debito rispetto alle esigenze della famiglia.

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