Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 43


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 46 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. All'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 3 è sostituito dal seguente: «3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;»;
b) al primo comma, il numero 4) è soppresso;
c) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.».

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