Cass. civile, sez. I del 2010 numero 1112 (22/01/2010)


I beni del fondo patrimoniale, quali beni del fallito, non devono essere inclusi nel fallimento. Infatti la disposizione contenuta nell'art. 46 n. 3, l.f., disposizione dettata nella vigenza del patrimonio familiare, deve, all'esito della modifica apportata dal D. Lgs. n.5/2006, trovare applicazione anche con riferimento al nuovo istituto del fondo patrimoniale, ad esso succeduto. Pur nella non coincidente disciplina dei due istituti in esame (essenzialmente consistente nella maggiore attenuazione dei vincoli di inalienabilità e inespropriabilità disposta con riferimento al fondo patrimoniale) occorre pur tuttavia evidenziare come risultino identici sia i rispettivi fini perseguiti, in entrambi i casi individuabili nell'obiettivo di garantire un substrato patrimoniale alla famiglia, sia lo strumento a tal fine predisposto, consistente nella predisposizione di un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità. Inoltre, a ulteriore riprova della non aggredibilità del fondo patrimoniale, vi è la previsione contenuta nell' art. 155 l.f., all'esito della modifica apportata dal D. Lgs. n.5/2006, che esclude l'acquisibilità al fallimento dei patrimoni destinati a uno specifico affare, così confermando la non confondibilità di beni deputati al soddisfacimento di specifiche esigenze secondo le modalità normativamente indicate con gli altri beni del fallito.

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