Codice Civile art. 169


ALIENAZIONE DEI BENI DEL FONDO

1. Se non è stato espressamente consentito nell' atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l' autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.
(Articolo così sostituito dall'art. 51, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia).

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