Fondo patrimoniale. Grava sul debitore che intende avvalersi della speciale protezione di cui al vincolo istituito dal fondo dare la prova dell'estraneità del debito rispetto al menate familiare. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 1806 del 24 gennaio 2018)

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

Commento

(di Daniele Minussi)
A fronte di un debito tributario sorto per l'esercizio dell'attività di impresa è l'erario a dover dare la prova della attinenza del debito rispetto al soddisfacimento delle esigenze familiari oppure, al contrario, è l'imprenditore a dover dar conto dell'estraneità del detto debito rispetto alle predette esigenze? La risposta della S.C. è orientata in quest'ultimo senso, venendo in fatto a depotenziare notevolmente la protezione accordata dal fondo. Sarebbe utile approfondimento comprendere quali potrebbero essere in concreto le circostanze atte a dar conto di una siffatta estraneità. Forse il fatto di essere il debitore impegnato in plurime attività d'impresa, di tal che non sia dato individuare quella generatrice della passività come funzionalmente collegata a sovvenire alle esigenze familiari? A ben vedere però tutte comunque le attività riferibili ad un imprenditore che "tenga famiglia" si riverberano su quest'ultima.

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