Codice Civile art. 170


ESECUZIONE SUI BENI E SUI FRUTTI

1. L' esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
(Articolo così sostituito dall'art. 52, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia).

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