Fondo patrimoniale e spese condominiali. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 23163 del 31 ottobre 2014)

In tema di fondo patrimoniale, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali può avere luogo l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 170 c.c., vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari; in particolare, vanno compresi i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale.

Commento

(di Daniele Minussi)
In un certo senso la questione potrebbe addirittura essere qualificata come oziosa. Data la sottoposizione di un appartamento in un condominio al vincolo del fondo patrimoniale, non può infatti non discendere che tutte le spese relative al mantenimento dell'unità immobiliare siano riconducibili a quel menage familiare che i beni del fondo devono contribuire a sovvenire.
Se i proventi dei beni del fondo lo alimentano (l'eventuale canone di locazione ricavato, il godimento diretto da parte della famiglia), altrettanto imputabili al fondo sono le spese, come per l'appunto quelle condominiali. Cuius commoda, eius et incommoda.

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