Fondo patrimoniale: chi è onerato della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 cod.civ.? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2970 del 7 febbraio 2013)

L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Nel caso dell’opposizione proposta dal debitore avverso l’esecuzione avente ad oggetto tali beni, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art. 615 c.p.c., l’onere della prova grava sul debitore opponente; questi non deve provare soltanto la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, (oltre che della consapevolezza di tale estraneità in capo ai creditori).

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che la situazione alla quale si riferisce la pronunzia in commento è ambientata nella fase esecutiva e non nel giudizio di cognizione (quale invece, ad esempio, l'ipotesi, invero non infrequente, nella quale la costituzione del fondo patrimoniale sia contestata sotto il profilo della frode ai creditori, mercè l'azione revocatoria), si è statuito nel senso che l'onere di dar conto dell'esistenza dei presupposti di impignorabilità di cui all'art.170 cod.civ. spetta sui coniugi che intendono avvalersene.

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