Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 12


abrogato [DIRITTO DI PRELAZIONE DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI]
[Il Ministero per i beni e le attività culturali ha facoltà di acquistare i beni per i quali è avanzata richiesta di autorizzazione all'alienazione da parte di regioni, province e comuni, al prezzo di base d'asta.
Ove non vi sia accordo tra Ministero e l'ente alienante, ovvero in caso di mancata indicazione del prezzo, il valore del bene è stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione ad alienare ed il relativo provvedimento è notificato all'alienante.
In caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello indicato dall'alienante, il Ministero ha facoltà di esercitare la prelazione a norma degli articoli 59, 60 e 61 del testo unico. In tali ipotesi, l'ente alienante denuncia la vendita entro sessanta giorni.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 12"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti